(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 10 ottobre 2020) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la  legge  regionale  28  dicembre  2018,  n.  29  (legge  di
stabilita' 2019) ed in particolare l'art. 14, comma 11, che nel testo
originario stabiliva per i periodi di imposta in corso al 1°  gennaio
2019, 2020 e 2021 la riduzione dell'1 per cento dell'aliquota Irap di
cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, del citato decreto  legislativo  n.
446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul
territorio regionale, a favore  dei  soggetti  passivi  Irap  di  cui
all'art.  3,  comma  1,  lettere  a),  b),  c)  ed  e),  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
delle  aliquote  e  delle  detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di
un'addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della
disciplina dei  tributi  locali),  che,  alla  chiusura  del  periodo
d'imposta  considerato,  abbiano  sottoscritto  contratti  e  accordi
collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei  contratti
di lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a  norma
dell'art. 1, comma 7, della legge 10  dicembre  2014,  n.  183),  per
l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo  contrattuale
dei dipendenti  a  tempo  indeterminato,  stabilmente  impiegati  sul
territorio regionale, attraverso l'adozione di  iniziative  di  aiuto
sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale
ed educativo; 
  Vista  la  legge  regionale  27  dicembre  2019  n.  24  (legge  di
stabilita' 2020) ed in particolare l'art. 12, comma 3, con  il  quale
e' stato modificato il richiamato art.  14,  comma  11,  della  legge
regionale n. 29/2018 al fine di stabilire che le disposizioni di  cui
al medesimo art. 14, comma 11, si applicano solo con  riferimento  al
periodo di imposta 2019; 
  Visto altresi' l'art. 12, comma 5, della richiamata legge regionale
n. 24/2019 (legge di stabilita' 2020) che  con  riferimento  ai  soli
periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021  ha  modificato
parzialmente la  disciplina  dell'agevolazione  Irap  introdotta  dal
citato art. 14, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2018,  n.
29 (legge di  stabilita'  2019)  al  fine  di  agevolarne  l'accesso,
favorendone l'applicazione anche laddove ricorressero fattispecie  ed
accordi contrattuali in origine non contemplati; 
  Atteso che le modifiche  apportate  non  hanno  potuto  contemplare
anche l'annualita' 2019 in considerazione del fatto che  la  modifica
normativa  interveniva  dopo  la  chiusura  dell'esercizio  medesimo,
mentre la dinamica  della  misura  agevolativa  richiede  che  quelle
condizioni  operino  nel  corso   dell'esercizio,   affinche'   possa
l'impresa conoscere in tempo utile quale siano i presupposti e  quale
l'ambito contrattuale che individua gli oneri che  danno  accesso  al
beneficio agevolativo, al fine di realizzarli e sostenerne  il  costo
entro la fine dell'esercizio medesimo, come previsto dal  legislatore
regionale; 
  Atteso che, dunque, solo con riferimento ai periodi di  imposta  in
corso al 1° gennaio 2020 e 2021, i commi 5 e seguenti del  richiamato
art. 12 della legge regionale n. 24/2019 (legge di stabilita'  2020),
prevedono che ai soggetti passivi Irap di cui all'art.  3,  comma  1,
lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n.  446   (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione  di  un'addizionale  regionale  a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi  locali),
che, alla chiusura del periodo d'imposta  considerato,  applichino  o
sottoscrivano  contratti   collettivi   nazionali,   territoriali   o
aziendali di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno  2015,
n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183), stipulati  per  l'arricchimento  del
sistema del benessere organizzativo  contrattuale  dei  dipendenti  a
tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio  regionale,
da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di  aiuto  sociale,
individuale e familiare,  sotto  il  profilo  sanitario,  sociale  ed
educativo, l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e  1-bis,  del
citato decreto legislativo n. 446/1997, applicabile al  valore  della
produzione netta realizzato  sul  territorio  regionale,  e'  ridotta
dell'1 per cento; 
  Visto in particolare il comma 6 del richiamato art. 12 della  legge
regionale n. 24/2019, ai sensi del quale, sempre con  riferimento  ai
periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021, per le ipotesi
in cui nei confronti dei soggetti ammessi alla  riduzione  in  parola
non  trovi  specifica  applicazione  alcuno  dei  vigenti   contratti
nazionali  o  territoriali  e  non  possano   i   medesimi   soggetti
sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi  di  rappresentanza
sindacale  interna,  gli  stessi  possono  fruire   dell'agevolazione
medesima laddove recepiscano il contratto collettivo territoriale  di
settore oppure, laddove non  ricorra  un  contratto  territoriale  di
settore, recepiscano il contratto territoriale ritenuto piu' aderente
alla propria attivita'; 
  Visto il comma 7 del  citato  art.  12  della  legge  regionale  n.
24/2019, il quale prevede che l'agevolazione si applica  ai  soggetti
passivi che, nel corso del  periodo  d'imposta  considerato,  abbiano
sostenuto le spese indicate al comma 5 del medesimo articolo  per  le
quali sia prevista la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi
secondo la normativa vigente; 
  Visto il comma 9 del  citato  art.  12  della  legge  regionale  n.
24/2019, ai sensi del quale l'agevolazione Irap prevista a favore dei
suddetti soggetti e' concessa nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti d'importanza  minore  in  relazione  al  settore  di
attivita' del beneficiario di cui: 
    al  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure 
    al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre  2013),
oppure 
    al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del  27  giugno
2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E. L190 del 28 giugno
2014); 
  Preso atto  delle  modifiche  apportate  dal  regolamento  (UE)  n.
2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (G.U.U.E. L 51 del 22
febbraio  2019)  al  vigente  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Precisato che il richiamo al citato regolamento (UE) n.  1408/2013,
come modificato dal regolamento (UE) n.  2019/316  della  Commissione
del 21 febbraio 2019, deve intendersi  riferito,  dopo  le  modifiche
apportate all'art. 3,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  n.
446/1997 con riferimento ai titolari di  reddito  agrario,  a  quanta
parte di esso trova applicazione nei confronti delle imprese che,  ai
sensi del comma 1 dell'art.  55  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo unico  delle  imposte  sui
redditi (T.U.I.R.)», esercitano le attivita' agricole di cui all'art.
32, comma 2, lettere b) e c) del T.U.I.R. medesimo oltre i limiti ivi
stabiliti, risultando per cio' stesso soggetti passivi IRAP e  quindi
ascrivibili tra i potenziali beneficiari delle deduzioni  di  cui  al
presente regolamento; 
  Precisato che il richiamo al regolamento  (UE)  n.  717/2014  della
Commissione  del  27  giugno  2014  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e  dell'acquacoltura,
(G.U.U.E. L 190 del 28 giugno 2014), deve intendersi  riferito,  dopo
le modifiche apportate all'art. 3, comma 2, del  decreto  legislativo
n. 446/1997, a quanta parte di esso  trova  ancora  applicazione  nei
confronti  delle  imprese  operanti  nel  settore  della  produzione,
trasformazione e  commercializzazione  dei  prodotti  della  pesca  e
dell'acquacoltura, soggette al tributo IRAP e quindi ascrivibili  tra
i  potenziali  beneficiari  delle  deduzioni  di  cui   al   presente
regolamento; 
  Visto il comma 13 del citato  art.  14  della  legge  regionale  n.
29/2018, il quale prevede che con regolamento adottato  dalla  Giunta
regionale entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  su  proposta  dell'assessore  competente  in
materia di finanze, di  concerto  con  gli  assessori  competenti  in
materia di attivita' produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e
modalita' per beneficiare dell'agevolazione di cui al  comma  11  del
richiamato art. 14; 
  Atteso che con proprio decreto 28 ottobre 2019,  n.  0195/Pres.  e'
stato emanato il «Regolamento concernente  criteri  e  modalita'  per
l'applicazione  della  riduzione  dell'aliquota  dell'IRAP   di   cui
all'art. 14, commi da 11 a 15,  della  legge  regionale  28  dicembre
2018, n. 29 (legge di stabilita' 2019) a favore dei soggetti  passivi
IRAP che sostengono oneri volti  all'arricchimento  del  sistema  del
benessere  organizzativo  contrattuale   dei   dipendenti   a   tempo
indeterminato»; 
  Visto il comma 8 del  citato  art.  12  della  legge  regionale  n.
24/2019, il quale prevede che con regolamento adottato  dalla  Giunta
regionale entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  su  proposta  dell'assessore  competente  in
materia di finanze, di  concerto  con  gli  assessori  competenti  in
materia di attivita' produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e
modalita' per beneficiare dell'agevolazione di cui  al  comma  5  del
medesimo art. 12, con riferimento ai periodi di imposta in  corso  al
1° gennaio 2020 e 2021; 
  Visto il testo del «Regolamento recante  modifiche  al  regolamento
concernente criteri e modalita' per  l'applicazione  della  riduzione
dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11  a  15  della
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilita' 2019)  a
favore  dei  soggetti  passivi  IRAP  che  sostengono   oneri   volti
all'arricchimento   del   sistema   del    benessere    organizzativo
contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto
del Presidente  della  Regione  28  ottobre  2019,  n.  195/Pres.»  e
ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di Governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia) ed in particolare l'art. 14, di disciplina delle  funzioni
del Presidente della Regione; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1629  del  30
ottobre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il  «regolamento  recante  modifiche  al  regolamento
concernente criteri e modalita' per  l'applicazione  della  riduzione
dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11  a  15  della
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilita' 2019)  a
favore  dei  soggetti  passivi  IRAP  che  sostengono   oneri   volti
all'arricchimento   del   sistema   del    benessere    organizzativo
contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto
del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.» nel testo
allegato al presente decreto di cui costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA