(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 10 ottobre 2020) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilita' 2019) ed in particolare l'art. 14, comma 11, che nel testo originario stabiliva per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2019, 2020 e 2021 la riduzione dell'1 per cento dell'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, del citato decreto legislativo n. 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, a favore dei soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo; Vista la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 (legge di stabilita' 2020) ed in particolare l'art. 12, comma 3, con il quale e' stato modificato il richiamato art. 14, comma 11, della legge regionale n. 29/2018 al fine di stabilire che le disposizioni di cui al medesimo art. 14, comma 11, si applicano solo con riferimento al periodo di imposta 2019; Visto altresi' l'art. 12, comma 5, della richiamata legge regionale n. 24/2019 (legge di stabilita' 2020) che con riferimento ai soli periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021 ha modificato parzialmente la disciplina dell'agevolazione Irap introdotta dal citato art. 14, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilita' 2019) al fine di agevolarne l'accesso, favorendone l'applicazione anche laddove ricorressero fattispecie ed accordi contrattuali in origine non contemplati; Atteso che le modifiche apportate non hanno potuto contemplare anche l'annualita' 2019 in considerazione del fatto che la modifica normativa interveniva dopo la chiusura dell'esercizio medesimo, mentre la dinamica della misura agevolativa richiede che quelle condizioni operino nel corso dell'esercizio, affinche' possa l'impresa conoscere in tempo utile quale siano i presupposti e quale l'ambito contrattuale che individua gli oneri che danno accesso al beneficio agevolativo, al fine di realizzarli e sostenerne il costo entro la fine dell'esercizio medesimo, come previsto dal legislatore regionale; Atteso che, dunque, solo con riferimento ai periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021, i commi 5 e seguenti del richiamato art. 12 della legge regionale n. 24/2019 (legge di stabilita' 2020), prevedono che ai soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, del citato decreto legislativo n. 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, e' ridotta dell'1 per cento; Visto in particolare il comma 6 del richiamato art. 12 della legge regionale n. 24/2019, ai sensi del quale, sempre con riferimento ai periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021, per le ipotesi in cui nei confronti dei soggetti ammessi alla riduzione in parola non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti nazionali o territoriali e non possano i medesimi soggetti sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna, gli stessi possono fruire dell'agevolazione medesima laddove recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore oppure, laddove non ricorra un contratto territoriale di settore, recepiscano il contratto territoriale ritenuto piu' aderente alla propria attivita'; Visto il comma 7 del citato art. 12 della legge regionale n. 24/2019, il quale prevede che l'agevolazione si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 5 del medesimo articolo per le quali sia prevista la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente; Visto il comma 9 del citato art. 12 della legge regionale n. 24/2019, ai sensi del quale l'agevolazione Irap prevista a favore dei suddetti soggetti e' concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attivita' del beneficiario di cui: al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E. L190 del 28 giugno 2014); Preso atto delle modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (G.U.U.E. L 51 del 22 febbraio 2019) al vigente regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Precisato che il richiamo al citato regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446/1997 con riferimento ai titolari di reddito agrario, a quanta parte di esso trova applicazione nei confronti delle imprese che, ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)», esercitano le attivita' agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettere b) e c) del T.U.I.R. medesimo oltre i limiti ivi stabiliti, risultando per cio' stesso soggetti passivi IRAP e quindi ascrivibili tra i potenziali beneficiari delle deduzioni di cui al presente regolamento; Precisato che il richiamo al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E. L 190 del 28 giugno 2014), deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, a quanta parte di esso trova ancora applicazione nei confronti delle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, soggette al tributo IRAP e quindi ascrivibili tra i potenziali beneficiari delle deduzioni di cui al presente regolamento; Visto il comma 13 del citato art. 14 della legge regionale n. 29/2018, il quale prevede che con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli assessori competenti in materia di attivita' produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalita' per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 11 del richiamato art. 14; Atteso che con proprio decreto 28 ottobre 2019, n. 0195/Pres. e' stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilita' 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato»; Visto il comma 8 del citato art. 12 della legge regionale n. 24/2019, il quale prevede che con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli assessori competenti in materia di attivita' produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalita' per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 5 del medesimo art. 12, con riferimento ai periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021; Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalita' per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilita' 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) ed in particolare l'art. 14, di disciplina delle funzioni del Presidente della Regione; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1629 del 30 ottobre 2020; Decreta: 1. E' emanato il «regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalita' per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilita' 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA